Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1994 al 22 dicembre 2008. 298 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' aggiunto il seguente comma: "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso." I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalita' di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-02-02;18~art1 · fonte del testo