Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili".

Testo vigente dal 27 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1544~art2 · fonte del testo