Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia deve trasmettere subito le richieste di cooperazione

Con la sentenza n. 143 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge n. 237 del 2012 nella parte in cui non obbliga il Ministro a inoltrare immediatamente alla Procura generale di Roma le richieste della Corte penale internazionale.

· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Il dubbio della Corte d'appello di Roma
  2. La decisione
  3. Le norme sulla consegna

Con la sentenza n. 143 del 2026, decisa il 19 maggio e depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla legge 20 dicembre 2012, n. 237, che adegua l'ordinamento italiano allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Il dubbio della Corte d'appello di Roma

La questione nasce da un procedimento penale davanti alla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale. Secondo il giudice rimettente, gli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge non consentono al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma di dare seguito a una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale quando il Ministro della giustizia non ha trasmesso gli atti, anche se la richiesta è comunque arrivata all'autorità giudiziaria, come era accaduto nel caso concreto.

In questo modo, sosteneva la Corte d'appello, una scelta discrezionale del Ministro finirebbe per vanificare l'obbligo di cooperare con la Corte penale internazionale, in contrasto con gli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

Il giudice richiamava lo Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998 e ratificato con la legge 12 luglio 1999, n. 232, e la decisione 2011/168/PESC del Consiglio dell'Unione europea sulla Corte penale internazionale. Osservava inoltre che la cooperazione con la Corte penale internazionale risultava sottoposta a condizioni più onerose di quelle del mandato d'arresto europeo, senza alcun rimedio processuale quando gli atti non vengono trasmessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello una dichiarazione motivata di non darvi corso per l'esigenza di tutelare principi costituzionali preminenti.

Secondo la sentenza, l'operato del Ministro «non può essere legibus solutus»: deve rispettare regole procedurali e sostanziali vincolanti e tradursi in scelte esplicite e controllabili. All'obbligo di dare immediata esecuzione alle richieste corrisponde l'obbligo di rendere note con la stessa immediatezza le eventuali ragioni del diniego, legate a ipotesi eccezionali. Queste valutazioni sono giustiziabili, anche attraverso il conflitto di attribuzione tra potere giurisdizionale e potere esecutivo, con la possibilità di attivare i poteri cautelari che in quel giudizio spettano alla Corte costituzionale. In questo modo, conclude la sentenza, le garanzie previste dalla Costituzione contribuiscono a rendere effettivo lo stesso diritto internazionale.

Le questioni riferite agli artt. 101 e 117 della Costituzione sono rimaste assorbite.

Le norme sulla consegna

Sono state invece dichiarate non fondate le questioni sugli artt. 11 e 13 della legge, che regolano la procedura di consegna della persona ricercata: la richiesta di custodia cautelare del Procuratore generale e la decisione della Corte d'appello. Per la Corte il problema non stava in quella procedura, ma nelle regole generali degli artt. 2 e 4, che rendono operativa la cooperazione.

Norme e fonti

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