Cittadinanza per chi è nato all'estero, la Consulta chiede alla Corte di giustizia UE di valutare le regole del 2025

Con l'ordinanza n. 147 del 2026 la Corte costituzionale ha sospeso i giudizi sull'art. 3-bis della legge sulla cittadinanza e ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La norma in discussione
  2. Chi ha sollevato le questioni
  3. Perché la Consulta si rivolge alla Corte di giustizia
  4. La domanda

Con l'ordinanza n. 147 del 2026, decisa il 9 giugno e depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha sospeso i giudizi sulla nuova disciplina della cittadinanza per chi è nato all'estero e ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La norma in discussione

Si tratta dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

La disposizione stabilisce che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di un'altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni previste. Tra queste:

  • una domanda di riconoscimento, completa della documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, oppure nel giorno di un appuntamento comunicato entro quella data;
  • una domanda giudiziale di accertamento presentata entro lo stesso termine;
  • un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

Chi ha sollevato le questioni

I dubbi sono stati sollevati dal Tribunale di Mantova, sezione civile, e dal Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con tre ordinanze sulle stesse disposizioni.

Il Tribunale di Mantova ha lamentato, tra l'altro, la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il Tribunale di Campobasso ha invocato, tra gli altri parametri, l'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le norme sulla cittadinanza dell'Unione.

Perché la Consulta si rivolge alla Corte di giustizia

La Corte ricorda di aver già dichiarato non fondata questa questione con la sentenza n. 63 del 2026 e di ritenere di essersi allora uniformata alle indicazioni della Corte di giustizia: secondo la Consulta, per nessuno dei destinatari dell'art. 3-bis lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo, e la loro vita privata non si svolgeva concretamente nell'ambito del diritto dell'Unione.

La Consulta ritiene inoltre che l'art. 3-bis attui il principio del legame effettivo con lo Stato e sia coerente con la visione della cittadinanza espressa dalla Corte di giustizia nel 2025 nel caso maltese, fondata su un rapporto di solidarietà e lealtà tra lo Stato e i suoi cittadini e sulla reciprocità di diritti e doveri. Secondo questa lettura, la norma evita che persone nate all'estero, con un'altra cittadinanza e senza un legame significativo con l'Italia, possano ottenere l'accertamento della cittadinanza italiana e, con essa, il diritto di circolare nei Paesi dell'Unione.

Nel giudizio, però, le parti hanno reiterato la richiesta di un rinvio pregiudiziale. In omaggio al principio di leale cooperazione e alla competenza esclusiva della Corte di giustizia sull'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, la Corte costituzionale ha deciso di darvi seguito.

La domanda

La Corte di giustizia dovrà stabilire se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina come quella dell'art. 3-bis, nella parte in cui prevede una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni previste.

Fino alla risposta, il giudizio davanti alla Corte costituzionale resta sospeso.

Norme e fonti

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