Fine vita in Sardegna: la Consulta salva la legge regionale ma ne cancella requisiti e tempi

Con la sentenza n. 148 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro l'intera legge sarda sul suicidio medicalmente assistito, ma ha dichiarato illegittime le norme sui requisiti di accesso e sui termini della procedura.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Le censure del Governo
  2. Perché la legge resta
  3. Cosa è stato dichiarato illegittimo
  4. Lo stesso giorno

Con la sentenza n. 148 del 2026, decisa il 23 giugno e depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha deciso il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, intitolata «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019».

Il risultato è duplice: la legge nel suo complesso resta in piedi, ma perde le disposizioni sui requisiti di accesso, i termini della procedura e le norme sull'assistenza all'autosomministrazione del farmaco.

Le censure del Governo

Il ricorso sosteneva che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, e in subordine la competenza statale sui principi fondamentali della tutela della salute.

Perché la legge resta

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni rivolte all'intera legge. Il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204 del 2025, con cui la Corte aveva esaminato la legge toscana sullo stesso tema rispondendo a censure sostanzialmente analoghe: la nuova decisione vi fa riferimento ed esamina una per una le singole disposizioni.

Superano l'esame:

  • l'art. 1, che si limita a enunciare la finalità di dare al Servizio sanitario regionale indicazioni operative per assistere le persone che si trovano nelle condizioni indicate dalla sentenza n. 242 del 2019;
  • gli artt. 3 e 4, nella parte in cui istituiscono presso le aziende sanitarie commissioni multidisciplinari permanenti e prevedono il parere del comitato etico territoriale: per la Corte sono norme di carattere organizzativo, riconducibili alla tutela della salute;
  • l'art. 6, sulla gratuità delle prestazioni, e l'art. 7, sulla copertura finanziaria.

Quanto alle commissioni, la Corte esclude che si sovrappongano indebitamente ai comitati etici territoriali e che fissino un livello essenziale di assistenza: si limitano a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali. Resta valido anche l'art. 8, secondo cui, quando entrerà in vigore una disciplina statale in materia, la legge regionale si applicherà solo in quanto compatibile: dopo le dichiarazioni di illegittimità, osserva la Corte, è una normale clausola di compatibilità con eventuali modifiche dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Cosa è stato dichiarato illegittimo

  • Il requisito di accesso. L'art. 2, comma 1, ammetteva alle prestazioni «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale»: per la Corte la previsione contrasta con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale. Dove la legge rinviava a quel comma, ora si legge un riferimento generico all'«accesso al suicidio medicalmente assistito».
  • I tempi della procedura. L'art. 4 regolava la verifica dei requisiti affidata alla commissione multidisciplinare, con il parere del comitato etico territoriale, ma fissava termini stringenti. Cadono il comma 1, che stabiliva in trenta giorni la durata dell'intera verifica e ammetteva una sola sospensione di non più di cinque giorni, e le scadenze delle singole fasi, compresi i dieci giorni assegnati al comitato etico per trasmettere il parere.
  • L'assistenza all'autosomministrazione. È illegittimo l'art. 5, secondo cui le aziende sanitarie fornivano il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per preparare l'autosomministrazione del farmaco, con personale sanitario su base volontaria e come attività istituzionale in orario di lavoro. Cade con esso il comma 10 dell'art. 4, che prevedeva l'autosomministrazione entro sette giorni dalla richiesta.

Lo stesso giorno

Il 24 luglio la Corte ha depositato anche la sentenza n. 152 del 2026 sull'aiuto al suicidio nel codice penale: qui la notizia.

Norme e fonti

Altre notizie