Revoca di una misura alternativa, il divieto di nuovi benefici non può durare sempre tre anni

Con la sentenza n. 149 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che il divieto previsto dall'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario dura quanto la metà della pena residua, e comunque non oltre tre anni.

· Redazione RatioLegis · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Cosa prevede la norma
  2. Il caso
  3. La decisione
  4. Cosa resta al giudice

Con la sentenza n. 149 del 2026, decisa il 20 maggio e depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario.

Cosa prevede la norma

L'art. 58-quater esclude l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà per il condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile secondo l'art. 385 c.p. Il comma 2 estende il divieto a chi ha subito la revoca di una misura alternativa nei casi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario. Il comma 3 ne fissa la durata: tre anni dalla ripresa dell'esecuzione o dal provvedimento di revoca.

In pratica, a chi si era visto revocare l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà non poteva essere concessa nessuna delle misure indicate prima che fossero trascorsi tre anni dalla revoca.

Il caso

Le questioni sono state sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna con due ordinanze del 15 luglio 2025. Un detenuto che doveva scontare un anno di reclusione aveva chiesto la detenzione domiciliare in via provvisoria, secondo l'art. 47-ter, comma 1-quater, dell'ordinamento penitenziario, e l'esecuzione della pena presso il domicilio prevista dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010. Una precedente misura gli era stata però revocata «per condotte incongrue», con il ritorno in istituto: per effetto della norma, entrambe le istanze avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.

La decisione

Secondo la Corte, una preclusione fissa di tre anni contrasta con i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena, tutelati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il divieto che decorre dal provvedimento di revoca dura ora per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni.

Quando non esiste un'unica soluzione imposta dalla Costituzione, spiega la Corte, si possono individuare «precisi punti di riferimento» già presenti nell'ordinamento, anche se riferiti a istituti diversi, per rimediare al vizio in attesa del legislatore. Qui la soluzione è ricavata dall'art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 in materia di pene sostitutive. Il tetto dei tre anni resta perché alcune misure, come la semilibertà, possono essere concesse anche con pene residue molto più lunghe: senza quel limite, per questi condannati la disciplina sarebbe diventata più severa di prima.

Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni sulla parte della norma che fa decorrere il divieto dalla ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena.

Cosa resta al giudice

La precedente revoca potrà comunque pesare nella valutazione della magistratura di sorveglianza come elemento fortemente negativo, che il condannato dovrà superare dimostrando progressi nel percorso di trattamento. Resta ferma la possibilità per il legislatore di intervenire con una disciplina diversa, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.

Norme e fonti

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