Rendite vitalizie, per calcolare le imposte di successione e di registro il tasso legale non può scendere sotto il 2,5%
Con la sentenza n. 89 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il calcolo del valore delle rendite vitalizie basato su tassi di interesse legale bassissimi, che poteva portare l'imposta a superare il valore del lascito.
· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 89 del 2026, decisa il 23 marzo e depositata il 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha fissato una soglia minima al tasso di interesse legale con cui si determina il valore delle rendite vitalizie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro.
Il problema
Per l'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 17 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 determina, alla lettera c) del comma 1, il valore delle rendite e pensioni vitalizie rinviando al prospetto dei coefficienti allegato al testo unico dell'imposta di registro. I coefficienti variano con il saggio legale degli interessi e con l'età del beneficiario.
Quando il tasso legale è molto basso, i coefficienti diventano molto alti. Nel caso esaminato, osserva la Corte, il moltiplicatore applicabile era pari a 150, mentre i prospetti ministeriali del periodo 2004-2007, costruiti su un tasso del 2,5%, prevedevano per la stessa fascia di età, tra i 76 e i 78 anni, un moltiplicatore pari a 12.
La questione
La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanza dell'11 giugno 2025, in una causa tra l'Agenzia delle entrate e un contribuente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione.
Le ragioni della decisione
La Corte ricorda che l'imposta sulle successioni si giustifica con l'arricchimento dell'erede o del beneficiario e che il legislatore ha un'ampia discrezionalità nello scegliere gli indici di capacità contributiva, con il limite della non arbitrarietà.
Con tassi di interesse inferiori all'1%, però, la norma produceva una situazione «estrema»: considerata l'attuale aspettativa di vita, l'imposta poteva superare largamente il valore del legato, con un effetto perfino peggiore di quello «confiscatorio» lamentato dalla Cassazione, e del tutto privo di giustificazione razionale.
In questo modo, secondo la sentenza, si finiva per «distruggere» fiscalmente il legato di rendita vitalizia, un istituto che ha anche una funzione sociale: esprimere dopo la morte gratitudine o solidarietà verso persone esterne alla stretta cerchia familiare, come chi ha prestato assistenza, chi è impegnato in attività di solidarietà sociale o chi si trova nel bisogno.
Lo stesso legislatore si era accorto del problema. Con la riforma del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha stabilito, per la disciplina a regime, che nel calcolo non possa essere assunto un saggio legale inferiore al 2,5%. È questa la misura che la Corte utilizza come punto di riferimento già presente nell'ordinamento, pur auspicando un intervento che calibri l'imposizione sulle rendite vitalizie con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili.
La decisione
- È illegittimo l'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo precedente alla riforma del 2024, nella parte in cui non prevede che per determinare il valore delle rendite vitalizie non si possa assumere un saggio legale inferiore al 2,5%.
- In via consequenziale, la stessa soglia vale per l'imposta di registro: è illegittimo l'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella parte in cui non la prevede.
- In via consequenziale, è illegittima la norma transitoria dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024, che per le rendite e le successioni anteriori alla riforma, con tasso legale pari o inferiore allo 0,1%, rinviava ai coefficienti del decreto ministeriale 21 dicembre 2015.
- Per le stesse ragioni sono illegittime le disposizioni che il nuovo testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti ha ripreso da quelle norme: l'art. 102, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 e l'art. 50, comma 8, del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 17 · Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
- Art. 3 · Costituzione
- Art. 53 · Costituzione
- Art. 46 · Testo unico l'imposta di registroRendite e pensioni
- Art. 102 · Testo unico imposta di registro e di altri tributi indiretti
- Art. 50 · Testo unico imposta di registro e di altri tributi indiretti


