Detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, in vigore la detenzione domiciliare per il recupero
Dal 21 agosto 2026 la legge n. 140 del 2026 permette di scontare la pena in detenzione domiciliare seguendo un programma terapeutico e introduce una definizione anticipata del processo con finalità di recupero.
· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura
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La legge 5 agosto 2026, n. 140, «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 ed è in vigore dal 21 agosto. Si compone di sei articoli e inserisce nel testo unico sugli stupefacenti due nuove disposizioni: l'art. 94-ter del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla detenzione domiciliare in casi particolari, e l'art. 94-quater del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla definizione anticipata del processo con finalità di recupero.
La detenzione domiciliare in casi particolari
L'art. 94-ter si applica quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova previsto dall'art. 94. La persona tossicodipendente o alcoldipendente che deve scontare una pena detentiva, anche residua, può chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare:
- in una struttura, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, se la pena non supera otto anni, o quattro anni se il titolo esecutivo comprende un reato previsto dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; per i reati degli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p. resta il limite di otto anni;
- in un altro luogo idoneo, sulla base di un programma semiresidenziale, se la pena non supera otto anni ed è relativa a reati diversi da quelli dell'art. 4-bis, esclusi quelli degli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.
Le strutture possono essere private accreditate o pubbliche del Servizio sanitario nazionale, specializzate nella cura delle dipendenze. Alla domanda vanno allegati, a pena di inammissibilità, l'indicazione del legame tra la dipendenza e il reato, il programma terapeutico e la valutazione sull'effettiva e attuale condizione di dipendenza e sull'idoneità del programma. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero della persona e prevenga il pericolo che commetta altri reati.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione centrale che elaborerà linee guida sui metodi di accertamento della dipendenza; la sua composizione sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio entro centoventi giorni.
Controlli, revoca ed esito del programma
- Il responsabile della struttura invia una relazione ogni sei mesi e segnala in ogni momento all'autorità giudiziaria le violazioni.
- Se il programma non si conclude positivamente, il tribunale di sorveglianza revoca la misura, salvo che dalla relazione finale risulti in modo inequivoco che l'esito negativo non è accompagnato da violazioni delle prescrizioni: in quel caso è possibile, per non più di due volte, il trasferimento in un'altra struttura. La revoca va disposta entro cinque giorni.
- Se il programma si conclude positivamente, il magistrato di sorveglianza può disporre l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari, entro i limiti dell'art. 94-ter aumentati della metà, o di un quarto per i reati dell'art. 4-bis.
La definizione anticipata del processo
L'art. 94-quater consente all'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere un programma terapeutico di chiedere l'applicazione di una pena detentiva, da eseguire con le modalità dell'art. 94-ter, entro gli stessi limiti di otto e quattro anni.
- Alla richiesta va allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler seguire il programma. Il giudice concede sessanta giorni per produrre la documentazione, durante i quali i termini della custodia cautelare sono sospesi.
- Servono il consenso del pubblico ministero e i presupposti dell'art. 444, comma 2, c.p.p.
- La norma non si applica ai reati dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. né, se la pena supera due anni, a delinquenti abituali, professionali o per tendenza e ai recidivi dell'art. 99, quarto comma, c.p.
Secondo l'art. 4 della legge, l'art. 94-quater si applica anche ai procedimenti pendenti al 21 agosto 2026, esclusi quelli in cui è già stata pronunciata la sentenza di primo grado: la richiesta si presenta nella prima udienza utile.
Le altre modifiche
- Art. 656 c.p.p. (art. 3 della legge): la sospensione dell'ordine di esecuzione riguarda le pene fino a otto anni nei casi dell'art. 94-ter, e il pubblico ministero trasmette ordine, decreto di sospensione e programma terapeutico al magistrato di sorveglianza, che decide entro quarantacinque giorni.
- Ufficio per il processo (art. 2): gli addetti presso i tribunali di sorveglianza supportano i magistrati nelle valutazioni per applicare tempestivamente la nuova misura.
- Abrogazione (art. 5): è abrogato il comma 6-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92.
- Risorse (art. 6): presso il Ministero della salute è istituito un fondo di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 94-ter · Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzaDetenzione domiciliare in casi particolari
- Art. 94-quater · Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzaDefinizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti
- Art. 4-bis · Ordinamento penitenziarioDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)
- Art. 628 · Codice penaleRapina
- Art. 629 · Codice penaleEstorsione
- Art. 444 · Codice di procedura penaleApplicazione della pena su richiesta
- Art. 99 · Codice penaleRecidiva
- Art. 656 · Codice di procedura penaleEsecuzione delle pene detentive


