Detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, in vigore la detenzione domiciliare per il recupero

Dal 21 agosto 2026 la legge n. 140 del 2026 permette di scontare la pena in detenzione domiciliare seguendo un programma terapeutico e introduce una definizione anticipata del processo con finalità di recupero.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La detenzione domiciliare in casi particolari
  2. Controlli, revoca ed esito del programma
  3. La definizione anticipata del processo
  4. Le altre modifiche

La legge 5 agosto 2026, n. 140, «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 ed è in vigore dal 21 agosto. Si compone di sei articoli e inserisce nel testo unico sugli stupefacenti due nuove disposizioni: l'art. 94-ter del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla detenzione domiciliare in casi particolari, e l'art. 94-quater del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla definizione anticipata del processo con finalità di recupero.

La detenzione domiciliare in casi particolari

L'art. 94-ter si applica quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova previsto dall'art. 94. La persona tossicodipendente o alcoldipendente che deve scontare una pena detentiva, anche residua, può chiedere in ogni momento la detenzione domiciliare:

  • in una struttura, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, se la pena non supera otto anni, o quattro anni se il titolo esecutivo comprende un reato previsto dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; per i reati degli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p. resta il limite di otto anni;
  • in un altro luogo idoneo, sulla base di un programma semiresidenziale, se la pena non supera otto anni ed è relativa a reati diversi da quelli dell'art. 4-bis, esclusi quelli degli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.

Le strutture possono essere private accreditate o pubbliche del Servizio sanitario nazionale, specializzate nella cura delle dipendenze. Alla domanda vanno allegati, a pena di inammissibilità, l'indicazione del legame tra la dipendenza e il reato, il programma terapeutico e la valutazione sull'effettiva e attuale condizione di dipendenza e sull'idoneità del programma. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero della persona e prevenga il pericolo che commetta altri reati.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione centrale che elaborerà linee guida sui metodi di accertamento della dipendenza; la sua composizione sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio entro centoventi giorni.

Controlli, revoca ed esito del programma

  • Il responsabile della struttura invia una relazione ogni sei mesi e segnala in ogni momento all'autorità giudiziaria le violazioni.
  • Se il programma non si conclude positivamente, il tribunale di sorveglianza revoca la misura, salvo che dalla relazione finale risulti in modo inequivoco che l'esito negativo non è accompagnato da violazioni delle prescrizioni: in quel caso è possibile, per non più di due volte, il trasferimento in un'altra struttura. La revoca va disposta entro cinque giorni.
  • Se il programma si conclude positivamente, il magistrato di sorveglianza può disporre l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari, entro i limiti dell'art. 94-ter aumentati della metà, o di un quarto per i reati dell'art. 4-bis.

La definizione anticipata del processo

L'art. 94-quater consente all'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere un programma terapeutico di chiedere l'applicazione di una pena detentiva, da eseguire con le modalità dell'art. 94-ter, entro gli stessi limiti di otto e quattro anni.

  • Alla richiesta va allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler seguire il programma. Il giudice concede sessanta giorni per produrre la documentazione, durante i quali i termini della custodia cautelare sono sospesi.
  • Servono il consenso del pubblico ministero e i presupposti dell'art. 444, comma 2, c.p.p.
  • La norma non si applica ai reati dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. né, se la pena supera due anni, a delinquenti abituali, professionali o per tendenza e ai recidivi dell'art. 99, quarto comma, c.p.

Secondo l'art. 4 della legge, l'art. 94-quater si applica anche ai procedimenti pendenti al 21 agosto 2026, esclusi quelli in cui è già stata pronunciata la sentenza di primo grado: la richiesta si presenta nella prima udienza utile.

Le altre modifiche

  • Art. 656 c.p.p. (art. 3 della legge): la sospensione dell'ordine di esecuzione riguarda le pene fino a otto anni nei casi dell'art. 94-ter, e il pubblico ministero trasmette ordine, decreto di sospensione e programma terapeutico al magistrato di sorveglianza, che decide entro quarantacinque giorni.
  • Ufficio per il processo (art. 2): gli addetti presso i tribunali di sorveglianza supportano i magistrati nelle valutazioni per applicare tempestivamente la nuova misura.
  • Abrogazione (art. 5): è abrogato il comma 6-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92.
  • Risorse (art. 6): presso il Ministero della salute è istituito un fondo di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026.

Norme e fonti

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