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A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sara' ripartita nelle tre categorie di operazioni previste dall'art. 5 di detta legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-01-14;5~art1 · fonte del testo