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Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con le seguenti modificazioni.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010
