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I prestiti e i mutui per edifici rurali e, per impianti di irrigazione, concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e di piccole aziende, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti. La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma e' disposta dal Comitato amministrativo della Cassa. Le condizioni e modalita' di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipulare fra la Cassa medesima e gli Istituti mutuanti.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010
