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Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, e' costituito dal versamento, a favore della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, del 30 per cento dell'importo degli interessi maturati, al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero intestato al "Fondo di rotazione" istituito ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949. Ove occorra, con decreto del Ministro per il tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, le disponibilita' del predetto fondo di copertura potranno essere incrementate fino alla concorrenza del 60 per cento degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1959 al 16 dicembre 2010
