Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 lettere h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.
Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
