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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni con propri decreti, con i quali saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9.
Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
