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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1957 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e' autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi. La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-07;967~art1 · fonte del testo