In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Testo vigente dal 29 dicembre 1967
