Art. 1 — Fondo unico per lo spettacolo
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Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.
Testo in vigore dal 4 maggio 1985 al 1 gennaio 2023
