Art. 14 — Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico
Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Del medesimo beneficio usufruisce altresi' l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Testo vigente dal 4 maggio 1985
