Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Art. 7 — Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attivita' e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR. L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non puo' eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonche' i relativi piani di finanziamento. Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio. Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-30;163~art7 · fonte su Normattiva