1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza". 2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: "in carcere" sono inserite le seguenti: "o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
