Solo in presenza di una "ragionevole motivazione" può giustificarsi - in relazione alla peculiare posizione istituzionale e alla funzione assegnata al pubblico ministero nonché alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale - una disparità di trattamento tra lo stesso pubblico ministero e l'imputato (e suo difensore), non potendo essere disattesa, in caso contrario, la necessità di ristabilire tra di essi la par condicio. Poiché l'art. 263, secondo comma, c.p.p. legittima il pubblico ministero ad appellare l'ordinanza di revoca del mandato di cattura e - senza "motivi razionalmente giustificabili con il pubblico interesse" - omette di considerare il contrapposto interesse dell'imputato a dolersi (anche per ragioni di merito) del provvedimento che, negandogli la revoca del mandato di cattura, viene direttamente ad incidere sul bene della libertà personale, il "necessario equilibrio del contraddittorio", attualmente turbato, può essere ristabilito solo riconoscendo all'imputato il diritto di appellare tale provvedimento. La lamentata disparità di trattamento risulta inoltre tanto più ingiustificata ora che, in seguito all'integrale sostituzione dell'art. 263-bis del codice di procedura penale (operata dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e poi, nuovamente, dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), l'imputato (o il suo difensore) può proporre "richiesta di riesame (anche nel merito) del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto" (con la sola eccezione del "mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria"). Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura, e dell'art. 18 l. 28 luglio 1984, n. 398). - S. nn. 190/1970, 155/1974, 62/1981, 70/1975, 73/1978, 72/1979, 53/1981, 224/1983 e 280/1985.
Art. 263 c.p.p. · Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 18 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria