1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, puo' emettere mandato di arresto adeguatamente motivato".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
