1. L'articolo 270 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 270. - (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore). - Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente. Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art31 · fonte su Normattiva