Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

  • a)un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena all'ergastolo;
  • b)un anno se la legge prevede una pena minore".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art32 · fonte su Normattiva