Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:
- a)un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena all'ergastolo;
- b)un anno se la legge prevede una pena minore".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
