L'articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 505. - (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto. Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo. Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa. Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502. Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 465/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma ribaditi gli auspici già rivolti dalla Corte al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, L. 31 luglio 1984, n. 400, e 3, L. 27 luglio 1984, n. 397, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m.. - cfr. S.n. 268/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore · Art. 3 Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 247/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    La chiara diversità dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'arresto in flagranza dalle condizioni che legittimano il fermo, giustifica che solo in seguito a quello e non, invece, in seguito a questo, sia prevista l'instaurazione di un rito direttissimo di particolare immediatezza (quale quello contemplato dai primi quattro commi del "nuovo" art. 505 cod.proc.pen.). Di conseguenza, nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto", una eventuale separazione dei procedimenti va ritenuta accettabile. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, in parte qua).

    Art. 238 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 505 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-27;397~art3 · fonte su Normattiva