1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 di procedura penale le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'". All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: "il quinto" sono inserite le seguenti: ", il sesto".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
