1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
