1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art65 · fonte su Normattiva