1. L'articolo 288 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 288. - (Condizione per la liberazione). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art48 · fonte su Normattiva