1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art6 · fonte su Normattiva