Art. 58 — null
ita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
