1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art56 · fonte su Normattiva