Nota all'art. 59: Il testo vigente dell'art. 396 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 396 (Richiesta di citazione a giudizio). - Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione. La richiesta contiene:

  • 1)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile vivile;
  • 2)l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge.
  • 3)la domanda diretta al presidente della corte o del tribunale, affinche' emetta il decreto di citazione a giudizio;
  • 4)la data della richiesta e la sottoscrizione. Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art59 · fonte su Normattiva