1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art24 · fonte su Normattiva