Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 40 parole tolte.
tolto: Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-11-07;927~artunico · fonte del testo