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Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570

Art. unico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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2 versioni dal 1969

versione dal 17 dicembre 1969versione dal 22 dicembre 2008
1969oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 17 dicembre 1969 — 22 dicembre 2008testo originarioper 39 anni

urn:nir:stato:legge:1969-11-07;927~artunico · fonte del testo

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  • Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570
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