L'esercizio in via professionale di attivita' aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, e' riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. ((La dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto e' effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.))

Testo vigente dal 17 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7~art2 · fonte su Normattiva