L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente: "Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti puo' adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinera' il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso e' ubicato".2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art8 · fonte su Normattiva