L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro. La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici. L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

  • a)prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;
  • b)costi dei mezzi di produzione;
  • c)remunerazione del lavoro. Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione. Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo". Le direttive della commissione tecnica centrale saranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 249/1982

    Altra decisione
    29 dicembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 44, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 3, in particolare dell'undicesimo comma di quest'ultimo, e 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e relative modifiche), concernenti la determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei canoni di fitto, postoché parte delle questioni proposte sono state già decise dalla Corte e, comunque, sulle restanti può influire la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, che ha compiutamente modificato il sistema della legge denunciata, per cui s'impone il riesame della loro rilevanza. - S. n. 153/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 1 Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/1976

    Altra decisione
    6 maggio 1976

    Rientra nei poteri della Corte costituzionale disporre, ove ciò si renda necessario, l'acquisizione agli atti di documentazione della quale siano in possesso pubbliche Amministrazioni, ordinandone la trasmissione entro determinati termini, previa sospensione di ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali che su quelle di merito del giudizio in corso. (Nella specie, per decidere le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici", ed 1, 2, 3 e 4 legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi rustici - sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 47 Cost. - la Corte ha ritenuto necessario, per un più completo e tranquillante esercizio del controllo della rispondenza ai suoi fini istituzionali del meccanismo di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione, acquisire gli atti e la documentazione relativi alla fissazione di detti canoni ed ai rispettivi criteri, ivi comprese tabelle e tariffe, e ne ha disposto la trasmissione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero delle finanze, fissando all'uopo il termine di giorni sessanta, sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei vari giudizi riuniti).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art1 · fonte su Normattiva