Art. 24 — Trattamento economico all'estero
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Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennita' di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresi' ogni altra competenza e provvidenza. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fara' riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunita' economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014
