Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
- Art. 1 — Finalità
- Art. 2 — Attività di cooperazione
- Art. 3 — Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 4 — Competenza del Ministro del tesoro
- Art. 5 — Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri
- Art. 6 — Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale
- Art. 7 — Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
- Art. 8 — Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 9 — Comitato direzionale
- Art. 10 — Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 11 — Interventi straordinari
- Art. 12 — Unità tecnica centrale
- Art. 13 — Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
- Art. 14 — Disponibilità finanziarie
- Art. 14-bis — Partenariati
- Art. 15 — Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 16 — Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
- Art. 17 — Invio in missione
- Art. 18 — Doveri del personale inviato all'estero
- Art. 19 — Divieto di emolumenti aggiuntivi
- Art. 20 — Attestato finale
- Art. 21 — Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati
- Art. 22 — Dipendenti di enti pubblici
- Art. 23 — Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto
- Art. 24 — Trattamento economico all'estero
- Art. 25 — Congedo e spese di viaggio
- Art. 26 — Trattamento economico e assicurativo
- Art. 27 — Missioni inferiori a quattro mesi
- Art. 28 — Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative
- Art. 29 — Effetti della idoneità
- Art. 30 — Contributi deducibili
- Art. 31 — Volontari in servizio civile
- Art. 32 — Cooperanti delle organizzazioni non governative
- Art. 33 — Diritti dei volontari
- Art. 34 — Doveri dei volontari e dei cooperanti
- Art. 35 — Servizio militare: rinvio e dispensa
- Art. 36 — Banca dati informativi
- Art. 37 — Stanziamenti
- Art. 38 — Disposizioni transitorie e finali