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I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 1 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art30 · fonte su Normattiva