E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attivita' di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione. L'accesso alla banca dati e' pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento. Le modalita' di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 2014, n. 125

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- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Testo vigente dal 29 agosto 2014

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art36 · fonte su Normattiva