Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 5 — Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri

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Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformita' agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purche' adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art5 · fonte su Normattiva