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L'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, viene modificato come segue: "Ultimata la perizia, quando il direttore del Compartimento, od il concessionario, o chi per essi, reclami sull'applicazione delle tare, il presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita e, per quel che riguarda l'umidita', dispone l'esecuzione di saggi con gli appositi apparecchi in dotazione della Agenzia, su foglio la cui umidita' rappresenti quella media della partita. Su tale base viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidita' eccedente quella normale e' in relazione all'umidita' assoluta riscontrata, ed a quella normale tollerata. La tabella allegata al presente regolamento esemplifica il modo di calcolare la tara per l'umidita'".

Testo in vigore dal 17 maggio 1961 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-04-21;342~art3 · fonte del testo