Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1961 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

I crediti dei coltivatori per il tabacco dagli stessi consegnato alle concessioni speciali godono di privilegio speciale sopra i beni mobili che servono all'esercizio della concessione. Il privilegio indicato dal comma precedente prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 2778 del Codice civile.

Testo in vigore dal 17 maggio 1961 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-04-21;342~art6 · fonte del testo