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I crediti dei coltivatori per il tabacco dagli stessi consegnato alle concessioni speciali godono di privilegio speciale sopra i beni mobili che servono all'esercizio della concessione. Il privilegio indicato dal comma precedente prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 2778 del Codice civile.
Testo in vigore dal 17 maggio 1961 al 30 gennaio 1971
