Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I reati per i quali e' prevista la pena dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni sono estinguibili in via amministrativa mediante conciliazione. A tale fine gli interessati sono ammessi a pagare, entro quindici giorni dalla comunicazione, una somma pari al decimo dell'ammontare massimo dell'ammenda prevista presso la tesoreria provinciale o ufficio del registro territorialmente competente, dandone contemporaneamente comunicazione al medico provinciale con allegata copia della ricevuta dell'effettuato versamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art20 · fonte del testo