Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. Leggi il testo vigente →

I reati per i quali e' prevista la pena dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni sono estinguibili in via amministrativa mediante conciliazione. A tale fine gli interessati sono ammessi a pagare, entro quindici giorni dalla comunicazione, una somma pari al decimo dell'ammontare massimo dell'ammenda prevista presso la tesoreria provinciale o ufficio del registro territorialmente competente, dandone contemporaneamente comunicazione al medico provinciale con allegata copia della ricevuta dell'effettuato versamento.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art20 · fonte del testo