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Chiunque produce o pone in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge in stato di alterazione, riguardante la sostanza, la qualita' o lo stato di conservazione, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da L. 200.000 a lire 15 milioni.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art22 · fonte del testo