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Chiunque pone in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge con indicazioni o pubblicita' ingannevoli e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
