Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque pone in commercio con una delle denominazioni di cui alla presente legge prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge privi o con indicazioni diverse da quelle richieste, salvo quanto previsto dal precedente comma, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art26 · fonte del testo