Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2003, n.178.
Abrogato dal 3 agosto 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque pone in commercio con una delle denominazioni di cui alla presente legge prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge privi o con indicazioni diverse da quelle richieste, salvo quanto previsto dal precedente comma, e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2003, N.178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art26 · fonte del testo